Dal 7 novembre 2019, data in cui è entrati in vigore l’obbligo di installare il dispositivo antiabbandono, si può dire che regna il caos tra le famiglie.
Ma per tutti i bambini o solo per una determinata fascia di età? Tizio dice questo, Caio dice il contrario [e la confusione cresce esponenzialmente].
I negozi vendono diverse marche di dispositivi, con caratteristiche [e prezzi] differenti tra loro.
Poi ovviamente c’è anche la questione multe: vengono applicate o no? A quanto ammonta l’importo?
Insomma, già solo in queste mie poche righe, ci sono troppe domande!
Urge un riassunto chiarificatore [per quel che possibile in base a quanto detto fino ad ora dalle istituzioni].
Quindi, vediamo di fare un po’ il punto della situazione.
Da quando è in vigore l’obbligo dei dispositivi antiabbandono?
I dispositivi sono obbligatori dal 7 novembre 2019
Fino a quale età sono obbligatori i dispositivi antiabbandono?
Rientrano nell’obbligo tutti i bambini al di sotto dei 4 anni [praticamente da appena nati, fino a 3 anni e 364 giorni].
Ci sono delle agevolazioni per acquistarli?
Nel Decreto Legislativo è stato istituito un fondo per un incentivo pari a 30,00 € per ciascun dispositivo acquistato, ma al momento non è stato definito altro [conserviamo gli scontrini e attendiamo fiduciosi].
AGGIORNAMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2020
Da questa data è possibile richiedere il Bonus di 30,00 €, che verrà erogato sotto forma di buono d’acquisto, da spendere nei negozi convenzionati che si sono registrati sulla piattaforma.
Il buono deve essere utilizzato entro 30 giorni dall’erogazione.
Chi aveva già acquistato il dispositivo ha 60 giorni di tempo dalla data di acquisto per richiedere il Bonus, presentando anche lo scontrino e l’autocertificazione con i dati del bambino.
Per ottenere il Bonus bisogna essere in possesso del credenziali Spid e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione [www.sogei.it oppure www.mit.gov.it].
Quali caratteristiche deve avere il dispositivo antiabbandono per essere a norma?
Ogni dispositivo deve attivarsi automaticamente, SENZA ULTERIORI AZIONI DA PARTE DEL CONDUCENTE. Deve essere dotato di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici, o visivi e aptici (tatto), percepibili all’interno e all’esterno del veicolo.
Il dispositivo può anche essere dotato di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate.
Come posso sapere se un dispositivo antiabbandono è a norma?
Occorre chiedere esplicitamente la dichiarazione di conformità, ovvero un’autocertificazione dell’azienda produttrice (come previsto dall’allegato B del Decreto Ministeriale – https://www.poliziadistato.it/statics/03/circolare-dispositivi-antiabbandono.pdf).
Devo cambiare il seggiolino di mio figlio o lo posso “mettere in regola”?
I dispositivi possono essere integrati all’origine del seggiolino (ovvero acquistare un seggiolino con dispositivo già incorporato) oppure acquistati separatamente dal seggiolino.
Quali sono le sanzioni se non acquisto un dispositivo antiabbandono?
È prevista una sanzione amministrativa che va da 81,00 € a 326,00 € (che scende a 56,70 € se pagata entro cinque giorni dall’emissione) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Se si viene colti a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
(Si vocifera di uno slittamento per quanto riguarda l’emissione delle multe, ma al momento non c’è nulla di certo.)
ATTENZIONE!
Il dispositivo non deve in alcun modo alterare le caratteristiche di omologazione né del seggiolino e né del veicolo.
Finito….Grazie di aver letto i miei appunti, FEDERICA!